Come funzionano le intercettazioni telefoniche

Le intercettazioni telefoniche, nel nostro ordinamento, rientrano tra i cosiddetti mezzi di ricerca della prova, messi a disposizione di che effettua le indagini.

Sono state spesso, negli ultimi anni, al centro di polemiche anche accese e di non poche revisioni e modifiche sul piano normativo, per determinarne al meglio i confini operativi. Ad esempio nel caso in cui vengano intercettate anche persone che non sono soggette a indagine, ma si trovino a parlare con degli indagati.

Il tema è complesso e molto delicato, in particolare quando le intercettazioni coinvolgono un politico o un altro soggetto che abbia una certa visibilità e in particolare nel caso in cui parte delle intercettazioni, come spesso è capitato in passato, vengano anticipate o commentate dalla stampa. Si è cercato nel tempo di porre un freno ai fenomeni più preoccupanti e in alcuni casi si è cercato di limitare o addirittura bloccare l’uso dello strumento, che resta però un utile mezzo di indagine, anche se solo in alcuni specifici contesti (e reati) individuati con chiarezza dal legislatore.

Intercettare una telefonata e magari registrarla o trascriverne il contenuto è un’operazione molto delicata e che non può certo essere improvvisata, anche in presenza di reati o comunque di una cattiva condotta dell’intercettato. Ad esempio se si desiderano raccogliere prove, tramite chiamate, messaggi o altro, dell’infedeltà di un coniuge, sarà sempre bene affidarsi ad un’agenzia investigativa che si saprà muovere nei confini della legalità, evitando problemi e raccogliendo materiale che risulti poi concretamente utile e utilizzabile nelle sedi opportune, ad esempio per l’addebito delle spese di separazione o divorzio.

Quando è lecito effettuare un’intercettazione telefonica e come?

Per legge, in Italia, si può procedere ad un’intercettazione telefonica solo in presenza di gravi indizi di reato. In questi casi sarà il pubblico ministero a fare richiesta al giudice per le indagini preliminari di essere autorizzato a disporre delle intercettazioni telefoniche.

Il giudice dovrà vagliare con attenzione la sussistenza dei relativi presupposti e se lo riterrà opportuno andrà ad autorizzare le intercettazioni con un decreto.

Le intercettazioni telefoniche potranno avvenire esclusivamente con l’impiego di impianti e attrezzature installati nella procura della Repubblica o nel caso di necessità con l’uso di impianti di pubblico servizio o dati in dotazione alla polizia giudiziaria.

Nel caso in cui si effettuino intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, ad esempio chiamate su Face Time o simili, il pubblico ministero potrà disporre che vengano compiute anche avvalendosi di impianti di proprietà privata.

Una volta che vengono effettuate, le intercettazioni vengono registrate e verbalizzate e saranno utilizzabili solo nel caso in cui siano state eseguite nei casi e con modalità consentiti dalla legge. In caso contrario andranno distrutte e in ogni caso non saranno utilizzabili come prova. Si apre ovviamente anche tutta la vasta e complessa tematica della privacy.

Nel corso delle ultime legislature la disciplina riguardante le intercettazioni telefoniche, contenuta nel codice di procedura penale, è stata più volte messa al centro del dibattito parlamentare (con toni a tratti anche accesi), diventando in fine oggetto di una significativa riforma.

L’entrata in vigore della riforma, che inizialmente era prevista per il 2018, è stata più volte rimandata, fino a giungere all’adozione del decreto-legge n. 161 del 2019, applicato poi dal 2020, che ha modificato in modo rilevante la riforma stessa, in parte ripristinando la disciplina già prevista in precedenza dal codice di procedura penale, in parte andando invece ad apportare modifiche e innovazioni (resesi necessarie anche a seguito delle innovazioni tecnologiche), come la possibilità di effettuare intercettazioni mediante trojan informatici, che dovranno però (come si legge nel decreto) avere precise caratteristiche in grado di andare sempre a garantire massima affidabilità, sicurezza ed efficacia.